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OSS e Farmaci: Sentenza Storica a Firenze. Ecco Quando la Somministrazione non è Responsabilità dell’Operatore

Una sentenza destinata a fare giurisprudenza e a portare chiarezza nel delicato panorama delle responsabilità sanitarie. Con la pronuncia n. 789 del 6 maggio 2025, il Tribunale di Firenze ha messo un punto fermo: l’Operatore Socio Sanitario (OSS) non è responsabile per la somministrazione di farmaci se agisce seguendo una precisa indicazione scritta e la supervisione di un infermiere.

Questa decisione storica chiarisce un’area grigia della pratica quotidiana, definendo i confini e le condizioni entro cui l’OSS può operare in sicurezza, senza incorrere in responsabilità personali.

Il Caso: OSS Accusato Dopo Aver Somministrato un Farmaco in RSA

Il procedimento giudiziario nasce da un caso specifico avvenuto in una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA). Un OSS aveva somministrato un antipiretico a un paziente anziano, attenendosi scrupolosamente alla tabella di prescrizione redatta dall’infermiere.

Nonostante l’azione fosse tracciata e conforme alle indicazioni, l’assenza fisica dell’infermiere al momento esatto della somministrazione ha portato a un’accusa per “esercizio abusivo della professione” a seguito di un effetto avverso.

La Decisione del Tribunale di Firenze: i 3 Criteri per Escludere la Responsabilità dell’OSS

I giudici fiorentini hanno assolto l’operatore, motivando la decisione con un principio chiaro: “La somministrazione di farmaci da parte dell’OSS è lecita se avviene in ambito di attività delegata, formalizzata e documentata da personale infermieristico, come previsto dai protocolli della struttura.”

La sentenza ha inoltre delineato tre criteri fondamentali che, se rispettati, escludono la colpa dell’OSS:

  1. Nessuna Competenza Clinica Specifica: La somministrazione non deve richiedere abilità complesse o valutazioni cliniche (in questo caso si trattava di comuni compresse orali).
  2. Delega Procedurale Regolare: L’indicazione scritta e firmata dall’infermiere costituisce una delega formale e regolare, che autorizza l’atto.
  3. Buona Fede e Rispetto delle Procedure: L’OSS deve aver agito in buona fede, operando entro i limiti della propria formazione e nel pieno rispetto delle procedure interne stabilite dalla struttura.

Cosa Cambia Ora per RSA e Strutture Sanitarie? Le Implicazioni Pratiche

Questa sentenza non è solo una vittoria per il singolo operatore, ma un’indicazione operativa cruciale per tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie. La normativa di riferimento, a partire dall’Accordo Stato-Regioni del 2001, non include l’autonoma somministrazione di farmaci tra le competenze dell’OSS, ma ne ammette l’esecuzione “su indicazione” dell’infermiere.

Di conseguenza, per operare legalmente e in sicurezza, le strutture devono garantire:

  • Protocolli di Delega Chiari: È indispensabile adottare un protocollo interno scritto, dettagliato e validato, che definisca le modalità di delega dall’infermiere all’OSS.
  • Formazione Certificata del Personale: Gli OSS devono ricevere una formazione specifica e documentata che attesti la loro capacità di eseguire correttamente la procedura di somministrazione delegata.
  • Supervisione Formale: L’infermiere deve mantenere un ruolo di supervisione e responsabilità sul processo, anche se non è richiesta la sua presenza fisica durante ogni singolo atto.

In assenza di queste condizioni, il rischio legale si sposta dall’operatore alla struttura sanitaria stessa.

In Conclusione: la Procedura Corretta è la Chiave di Volta

La sentenza OSS farmaci del Tribunale di Firenze segna un passo avanti per la collaborazione tra professionisti sanitari. Afferma un principio fondamentale: la correttezza della procedura e la tracciabilità della delega sono gli elementi chiave che garantiscono la sicurezza del paziente e tutelano l’operatore. Per gli OSS, questo significa poter svolgere le proprie mansioni con maggiore serenità, consapevoli che una procedura ben definita è la migliore forma di tutela.

 

 

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