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Avevamo ragione noi, da oggi i permessi 104/92, fruibili se l’assistito è in casa-famiglia, comunità-alloggio o casa di riposo.

 

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Esaminiamo come funziona con i permessi 104 e il ricovero in una casa di riposo, ossia se puoi continuare a usufruirne o meno.

Se la persona con disabilità che assisti viene ricoverata in una casa di cura, puoi continuare a beneficiare dei permessi retribuiti.

Forse sei a conoscenza dell’obbligo di notificare il ricovero della persona disabile, poiché non è possibile usufruire dei permessi 104 in tal caso. Questo è corretto, tuttavia il divieto riguarda il ricovero in una struttura ospedaliera o simile (pubblica o privata), che fornisce assistenza continua 24 ore su 24.

La casa di riposo, al contrario, non fornisce questo livello di assistenza, quindi hai il diritto di godere dei permessi retribuiti. Ma non è tutto: anche se il disabile viene ricoverato a tempo pieno in un ospedale e questo non è in grado di garantire un’assistenza continua, puoi comunque continuare a usufruire dei permessi (come stabilito dalla Circolare Inps n. 32/2012). In questa situazione, tuttavia, è richiesto che la struttura sanitaria fornisca una dichiarazione esplicita in cui attesti l’impossibilità di fornire un’assistenza continua al paziente disabile (Circolare Inps n. 32 del 6 marzo 2011).

Ci sono poi delle eccezioni che prevedono la possibilità di utilizzare i permessi anche in caso di ricovero a tempo pieno del disabile in una struttura ospedaliera: vediamo quali sono.

Permessi 104 e ricovero in una casa di riposo: le eccezioni per il ricovero ospedaliero

Abbiamo constatato che è ammissibile l’utilizzo dei permessi 104 in caso di ricovero in una casa di riposo o in una casa famiglia, mentre non è possibile beneficiare di tale agevolazione nel caso di ricovero a tempo pieno in una struttura sanitaria, a meno che la struttura non rilasci una dichiarazione attestante l’impossibilità di fornire un’assistenza continua al disabile.

Ci sono altre eccezioni che prevedono di utilizzare i permessi retribuiti anche in caso di ricovero presso un ospedale, ovvero:

  1. quando il ricovero permanente è interrotto temporaneamente perché, ad esempio, il disabile deve recarsi momentaneamente fuori dalla struttura per specifiche finalità (visita medica, terapie, ecc.);
  2. laddove il disabile ricoverato si trovi in stato vegetativo o in fase terminale di vita;
  3. quando si tratti di un disabile minore di età per il quale la struttura stessa documenti la necessità di presenza del genitore o di altro parente.

Quindi, l’utilizzo dei permessi 104 in combinazione con il ricovero in una casa di riposo o casa famiglia è ammissibile, mentre ci sono delle eccezioni per quanto riguarda il ricovero in ospedale.

Ora esamineremo cosa si intende per “ricovero a tempo pieno”, poiché se questa condizione non si verifica, i permessi possono comunque essere goduti. Spiegheremo questo concetto nel prossimo paragrafo.

 

Ma cosa si intende con ricovero a tempo pieno?

La legge 104/92 prevede che presupposto per la concessione dei benefici sia che la persona in situazione di disabilità grave non venga ricoverata a tempo pieno.

Per ricovero a tempo pieno, si intende quello per le intere ventiquattro ore presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa.

Pertanto, nel caso di ricoveri in day hospital e in centri diurni con finalità assistenziali o riabilitative o occupazionali, i permessi possono essere richiesti. Questo perché il ricovero in day hospital o in questi centri diurni, non copre mai le 24 ore e non assicura l’assistenza continuativa del paziente in generale e del disabile in particolare.

 

Per informazioni più dettagliate, contattare Maurizio Pelosi al numero 3338084111.

 

Maurizio Pelosi
3338084111

 

 

 

 

 

 

 

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