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Per poter godere della copertura assicurativa delle polizze di rischio professionale, medici ed infermieri, dovranno essere in regola con almeno il 70% degli obblighi formativi previsti dal piano di formazione continua dell’ultimo triennio.

A stabilirlo è un emendamento approvato ieri dalla Commissione Bilancio e Tesoro della Camera in sede di conversione in legge del DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose:

Al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l’efficacia delle polizze assicurative di cui all’articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all’assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina.

L’emendamento riguarda l’articolo 10 della legge Gelli, che prevede l’obbligo assicurativo per gli esercenti la professione sanitaria operante  a  qualunque titolo in strutture sanitarie  e/o sociosanitarie pubbliche o private e per chi presta la professione sanitaria operante  a  qualunque  titolo  in  strutture  sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private.

 

Quotidiano sanità

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