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⚠️ATTENZIONE ⚠️ TRATTANDOSI DI UN FONDO PENSIONISTICO COMPLEMENTARE DI LIBERA SCELTA  LA PRESENTE E’ ESCLUSIVAMENTE UNA INFORMATIVA SULLE TEMPISTICHE PER COLORO CHE DEBBONO INVIARE O MENO LA RICHIESTA O IL DINIEGO ALL’ADESIONE IN CONSIDERAZIONE DELLA REGOLA DEL SILENZIO/ASSENZO

 

L’accordo si applica al personale assunto, dopo il 1° gennaio 2019, nelle amministrazioni pubbliche destinatarie del Fondo Perseo-Sirio, tra cui anche gli infermieri.

L’accordo riguarda tutti gli infermieri assunti a tempo indeterminato presso una amministrazione pubblica dopo il primo gennaio 2019.

TFS/TFR Come tutti sanno a fine carriera si riceve un’indennità, la cosiddetta “liquidazione”. Questa indennità può essere di due tipi a secondo della data di assunzione:

– il TFS (Trattamento di fine Servizio) spetta ai dipendenti con contratto a tempo indeterminato al 31 dicembre 2000;

– il TFR (Trattamento di fine Rapporto), invece, spetta ai dipendenti assunti dal 31 maggio 2000 se a tempo determinato e a partire dal 31 dicembre 2000 se assunti a tempo indeterminato.

La quota trattenuta per la costituzione della liquidazione è del 6,10% dell’80% dell’imponibile delle voci fisse (dai 100 ai 150 € circa al mese) dei quali il 2,50% (dai 40 ai 60 € circa al mese) viene trattenuto in busta paga e il restante viene versato dal datore di lavoro e non compare in busta paga. Questo vale per chi è stato assunto prima del 31 dicembre 2000 in regime di TFS mentre per chi è stato assunto dopo il 31 dicembre 2000 e in regime di TFR l’intera quota del 6,10% viene versata dal datore di lavoro. L’importo così determinato, anno dopo anno, è rivalutato di una percentuale pari al 75% del tasso d’inflazione più 1,5%.

Cosa cambia per gli infermieri?

Attualmente il TFR viene versato all’INPS e, dopo rivalutazione annua, restituita al lavoratore sotto forma di liquidazione a fine carriera o, comunque, quando viene interrotto il rapporto di lavoro per qualsiasi motivo. Aderendo al Fondo Perseo-Sirio l’intero ammontare del TFR sarà versato a Perseo-Sirio. Inoltre sarà versato dal dipendente una quota dell’1% trattenuto in busta paga e una ulteriore quota dell’1% che viene versato dal datore di lavoro: TFR, quota versata dal lavoratore e quota versata dal datore di lavoro vanno a costituire un fondo che il lavoratore potrà richiedere a fine carriera come pensione integrativa oppure metà capitale accumulato come pensione integrativa e metà in un’unica soluzione.

Chi è soggetto al silenzio-assenso?

Per comodità esplicativa dividiamo in 3 fasce gli infermieri in base alla data di assunzione:

1.     Infermieri assunti PRIMA del 1-1-2019: per questi non cambia assolutamente nulla e l’adesione al Fondo viene fatta solo su richiesta. Rientrano in questo gruppo anche gli infermieri che sono passati da un’amministrazione all’altra per mobilità, coloro i quali hanno avuto una progressione di carriera (ad esempio da OSS ad infermiere e assunti come tali dopo il primo gennaio 2019) e chi già aveva aderito al Fondo in precedenza.

2.     Infermieri assunti TRA il 2 gennaio 2019 e il 16 settembre 2021: L’azienda dovrà fornire un’informativa chiara ed esaustiva sul Fondo e sulla modalità di adesione esplicitando le modalità del silenzio-assenso entro il 15 novembre 2021. Dopo il 15 novembre o comunque alla ricezione dell’informativa dell’azienda, il lavoratore ha 30 giorni per poter recedere.

3.     Infermieri assunti DAL 17 settembre 2021: Al momento della firma del contratto individuale di assunzione l’azienda è tenuta a fornire al neo assunto la stessa informativa di cui in precedenza. Dopo 6 mesi dall’assunzione, nel caso in cui non si è manifestato il recesso da parte del lavoratore, l’iscrizione al Fondo è avvenuto automaticamente. A questo punto restano ancora 30 giorni per recedere, trascorsi i quali l’iscrizione al Fondo si consolida.

Entro 30 giorni dal ricevimento dell’informativa da parte dell’azienda, il Fondo Perseo-Sirio deve comunicare al lavoratore, iscritto mediante il silenzio-assenso, l’avvenuta adesione e la data da cui decorre, oltre al diritto di recesso da esercitare entro 30 giorni dalla comunicazione.

Sia l’amministrazione che il Fondo devono mettere a disposizione del lavoratore la modulistica utile per il recesso.

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